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Trattato Schengen |
| Il Trattato di Shengen e' un accordo
firmato da dieci paesi membri dell'Unione Europea e recentemente esteso a
quattro paesi scandinavi (Svezia, Finlandia, Islanda, Danimarca) mentre Il
Regno Unito e l'Irlanda non hanno ancora aderito all'accordo. In base
all'accordo di Shengen, i controlli alle frontiere dei paesi firmatari
sono stati soppressi. Destinatari dell'accordo sono dunque i cittadini dei
paesi firmatari che possono quindi varcare le frontiere con gli altri
paesi europei senza piu' esibire il passaporto o sottostare a particolari
controlli di frontiera. L'accordo non si applica invece ai cittadini
extraeuropei, che restano soggetti ai controlli di rito e all'obbligo del
passaporto.
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| I controlli sono comunque sempre possibili per motivi
fiscali, sanitari o di ordine pubblico, nel senso che il trattato di Shengen
abolisce la sistematicita' del controllo di frontiera e l'obbligo del
passaporto, ma non abolisce il concetto di controllo tout court. Le
autorita' di polizia possono sempre procedere a controlli per accertare l'identita'
o la cittadinanza di chi attraversa le frontiere, oppure effettuare questi
controlli successivamente, se non altro per accertare i presupposti di
applicazione del trattato sui singoli soggetti che ne chiedono
l'applicazione. Il trattato di Shengen, in sostanza abolisce la
sistematicita' del controllo.
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| Il Trattato puo' essere sospeso in certi casi per breve
tempo, come ad esempio in occasione del vertice dei G8 per motivi di
sicurezza pubblica o di ordine pubblico. Viene spontaneo chiedersi se
attraversare una frontiera europea senza passaporto e' un vero e proprio
diritto oppure no. In Italia il diritto all'espatrio e' costituzionalmente
garantito e in alcuni libri di testo il Trattato di Shengen viene
presentato assieme alla cittadinanza europea, come se fosse un vero e
proprio diritto fondamentale del cittadino.
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| Tuttavia bisogna ricordare che il Trattato di Shengen e' un normale trattato internazionale, crea dunque obblighi tra gli stati e non diritti od obblighi in capo ai cittadini degli stati, che non potrebbero dunque invocarlo. In sostanza il cittadino dovrebbe ricorrere contro l'eventuale provvedimento amministrativo di diniego di espatrio avanti al giudice amministrativo e fare valere la violazione della legge italiana di attuazione del trattato stesso. In questo modo e' possibile ottenere l'annullamento del divieto di espatrio. E' inoltre possibile la denuncia penale per abuso d'ufficio contro il funzionario che ha disposto il divieto. Se si accetta invece l'interpretazione che il Trattato di Shengen e' attuazione di un diritto del Cittadino Europeo alla libera circolazione, sarebbe anche possibile adire il giudice ordinario ed ottenere, oltre a una dichiarazione di nullita' dell'atto di divieto, il risarcimento dei danni sofferti (ad esempio la perdita della somma pagata per il biglietto di viaggio). Non mi risulta comunque che esistano ancora delle decisioni giurisprudenziali in materia, almeno in Italia. Una volta attraversata la frontiera, il cittadino italiano gode, nei paesi membri dell'Unione, dei diritti legati alla cittadinanza europea. |
I paesi del trattato di Shengen sono:
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